Ecco il testo della lettera inviata al presidente della Giunta, all'assessore regionale alla Sanità e al direttore generale del Dipartimento Sanità della Regione Basilicata
Lo scorso 6 ottobre si è tenuto presso l’ASL di Matera un incontro dibattito organizzato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione in cui è stato illustrato ai presenti il contenuto del D.G.R. in oggetto. Dall’incontro sono emersi, a ns. giudizio, una serie di dubbi e perplessità che è ns. intenzione rappresentare alle SS.VV.Ill.me; premesso che il D.G.R. non introduce alcuna novità ma dovrebbe addirittura semplificare il rapporto fra O.S.A. e istituzioni in materia di igiene e sanità, dopo una più attenta lettura del testo, le cose non sembrerebbero stare proprio così. Infatti, mentre l’operatore economico (O.S.A.) deve adempiere a tutta una serie di cose, per esempio chi esercita una attività durante le manifestazioni temporanee deve fare una comunicazione almeno quindici giorni prima dell’evento; e se non la fa? Che cosa deve comunicare oltre alla presenza? Quali altri accorgimenti deve adottare? Funzioneranno i controlli?Altro nodo da sciogliere riguarda il silenzio assenso nel caso di DIA differita; saranno gli Uffici a cui è rivolta la comunicazione in grado di intervenire nei 45 giorni? E se questo non dovesse accadere è lecito pensare che i “furbi” potrebbero farla franca con la scusa del silenzio assenso? Dopo i 45 giorni e senza comunicazioni inerenti da parte degli Uffici preposti, è possibile che questi siano responsabili di omissione d’atti di ufficio? Altro non è possibile pensare che accada perché le nuove linee guida devono servire a semplificare le cose e non a complicarle.Parlando un po’ per esperienza è legittimo da parte ns. immaginare che dove il tecnico professionista si sia attenuto scrupolosamente al contenuto delle predette linee guida e l’O.S.A. abbia invece immaginato di fatto cose diverse ma non gravi ai fini normativi, parta una denuncia per dichiarazione mendace e ci troviamo coinvolti in una spirale crescente di denunce o di DIA da chiarire in studi legali?Laddove è richiesta la destinazione d’uso e l’agibilità, sempre per ns. esperienza, pensiamo a tutti quei locali commerciali operanti e ancora privi, alla data odierna di agibilità; il che farebbe supporre a tutta una serie di attività con investimenti fatti e non in grado di attivare la produzione o vendita perché gli Uffici comunali preposti non rilasciano la predetta agibilità?Infine dal lungo allegato di attività potrebbero mancarne alcune che di fatto si vedrebbero penalizzate dall’eventuale e imprevisto vuoto normativo.Alla luce dei dubbi e perplessità avanzate chiediamo alle SS.VV. Ill.me ulteriore chiarezza normativa, rammaricandoci per non essere stati consultati durante la fase preparatoria del D.G.R. in questione, soprattutto per non imbatterci in difficoltà che dovessero nascere al momento dell’avvio dell’impresa sul mercato o in inutili quanto sterili contenziosi.